L’assegno di divorzio non si estingue se l’ex coniuge convive con un altro

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L’esistenza di una nuova convivenza non è sufficiente a giustificare l’estinzione automatica dell’assegno divorzile ma ne determina una rimodulazione

Tale principio di diritto innovativo è stato stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 32198/2021. Tale sentenza opera una decisiva distinzione tra componente assistenziale e componente compensativa dell’assegno: la prima è destinata a venire meno quando il coniuge inizia una nuova relazione stabile, la seconda conserva la sua ragione d’essere, in quanto si riferisce a quanto accaduto in precedenza, durante la convivenza matrimoniale.

La componente assistenziale dell’assegno divorzile ha la funzione di fornire un sostegno al coniuge economicamente più debole: in presenza di una nuova famiglia di fatto, tuttavia, tale esigenza assistenziale viene meno, in base al c.d. principio di autoresponsabilità.

In altri termini, se la relazione con il nuovo convivente viene ritenuta stabile, viene meno l’esigenza di assistenza economica da parte dell’ex coniuge.

Mentre la componente compensativa, invece, di riferirsi alle future esigenze, fa riferimento a circostanze già maturate in passato, per valorizzare quanto fatto dall’ex coniuge durante la convivenza matrimoniale. Tale componente è parametrata a criteri quali l’apporto fornito dall’ex coniuge al ménage familiare, alle occasioni di lavoro alle quali questi ha rinunciato per le esigenze della famiglia e tale componente dipende anche dalla durata del matrimonio.

Proprio per tali motivi la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite ha escluso che, in caso di nuova convivenza, operi automaticamente la decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile.

In tale caso la Suprema Corte di Cassazione ritiene opportuno, in caso di convivenza stabile, che l’assegno di divorzio sia versato in unica soluzione o per un periodo di tempo limitato e predeterminato sulla base di un accordo delle parti, in quanto il nostro ordinamento non consente attualmente di consentire al giudice di prevedere il versamento di un assegno temporaneo.

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