L’assegno di mantenimento alla moglie non è un credito alimentare e si può compensare

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L’ex moglie, al termine del giudizio di separazione, otteneva il diritto ad un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 3.000,00.

L’ex marito, a sua volta, nel corso di un procedimento giudiziale volto ad accertare un diritto di credito otteneva un titolo esecutivo nei confronti dell’ex moglie che riconosceva in capo all’ex marito un credito pari ad euro 276.237,90 nei confronti dell’ex coniuge.

L’ex moglie, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito, agiva esecutivamente nei confronti dell’ex marito notificandogli un atto di precetto che lo intimava al pagamento di quanto dovuto a titolo di assegno di mantenimento.

L’ex marito, difeso dall’avv. Alessandro Luciano, prontamente si opponeva all’atto di precetto e rilevava, in particolare, le seguenti eccezioni:

  • eccezione di compensazione ex art. 1243 c.c., a seguito della sopravvenuta esistenza di un controcredito a favore del marito;
  • la natura non alimentare del provvisorio assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie.

L’avv. Luciano, infatti, argomentava la sua tesi difensiva evidenziando che l’assegno di mantenimento disposto nel corso di un giudizio di separazione non ha natura alimentare perché fondato sul diritto dell’ex coniuge all’assistenza materiale.

Diversamente l’assegno di mantenimento dei figli trova riconoscimento nello stato di bisogno del figlio e deve essere considerato come “alimentare” e quindi opponibile in compensazione.

L’ex moglie allegava il carattere alimentare del credito derivante dalla sentenza di separazione e la non compensazione di tale credito rispetto al credito vantato dal marito.

Il Giudice, accoglieva totalmente quanto sostenuto dall’avv. Luciano, e citando anche quanto dichiarato dalla Corte Costituzionale in data 30/11/1988, affermava che “l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile come credito alimentare…diversamente dall’assegno divorzile che deve essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa”. (cfr. Tribunale di Padova – sent. 1489/2022)

sentenza Tribunale Padova n. 1489-2022

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