L’assegno divorzile se revocato deve essere restituito

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L’assegno divorzile revocato per insussistenza dei presupposti deve essere restituito

Qualora all’esito del giudizio di appello si accertasse che l’ex coniuge beneficiario non aveva diritto ab origine all’assegno di divorzio, tutte le somma illegittimamente incassate devono essere restituite con decorrenza dal momento in cui il beneficiario ha iniziato a percepirle.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28646/2021 ad esito di una vicenda giudiziaria iniziata presso il Tribunale di Fermo nel 2014.

Il giudice di primo grado, pronunciando sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva riconosciuto all’ex moglie un assegno divorzile, decisione confermata anche in grado di appello.

L’ex marito proponeva ricorso in Cassazione, che si concludeva con la revoca dell’assegno divorzile per carenza dei presupposti e con l’obbligo a carico dell’ex moglie di restituire quanto percepito a far data dalla pronuncia dell’ordinanza della Cassazione.

Avverso tale sentenza l’ex marito proponeva ancora ricorso per Cassazione impugnando la sentenza proprio nella parte in cui disponeva sulla decorrenza della restituzione degli assegni divorzili versati. Secondo il ricorrente, infatti, una volta accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per la concessione di un assegno di divorzio, sulla moglie avrebbe dovuto gravare l’obbligo di restituzione di tutte le somme sin dal momento in cui quest’ultima ha iniziato a percepirle e non soltanto dalla pronuncia della sentenza.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la censura dell’ex marito, condannando l’ex moglie alla restituzione di tutte le somme ricevute oltre agli interessi dal giorno del pagamento ai sensi dell’art. 1282 c.c..

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