Le conseguenze giuridiche da pandemia: l’inadempimento contrattuale

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In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia da Coronavirus, intesa come un’epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente attraverso territori e continenti.

Essa è una causa di forza maggiore perché consistente in un evento straordinario di una forza intrinseca tale da determinare la persona a compiere un atto positivo o negativo in modo necessario ed inevitabile, rilevando come causa di esonero da responsabilità o di risoluzione del contratto con diritto alla restituzione dell’anticipo.

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La pandemia ha, quindi, innumerevoli e pervasivi effetti giuridici nella vita quotidiana di famiglie e imprese.

La disciplina generale del contratto, contenuta nel codice civile, non ne presenta una definizione puntuale, intendendo la forza maggiore come una serie di eventi incontrollabili che, al momento della stipula del contratto, siano imprevedibili perché estranei alla sfera di controllo della parte.

Al verificarsi di un evento di tale portata, è previsto l’esonero della responsabilità del debitore. L’art. 1218 c.c. dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Ma la forza maggiore emerge nell’ordinamento italiano soprattutto agli articoli 1467 e 1256 c.c.

L’art. 1467 dispone che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. La straordinarietà significa intensità dell’evento mentre l’imprevedibilità concerne la possibilità del debitore di prevedere e valutare tale fatto o evento al momento del perfezionamento del rapporto obbligatorio.

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L’art. 1256 c.c. prevede che l’obbligazione si estingua quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventi impossibile, liberando il debitore.

Alla luce di tali norme di rango primario e considerato che l’ordine della pubblica autorità di contenimento e sospensione di attività produttive e di aggregazione, è un factum principis che rende impossibile l’adempimento o eccessivamente onerosa la prestazione, è chiaro come la forza maggiore abbia assunto un peso specifico importante nei rapporti obbligatori, potendo condurre alla risoluzione del contratto.

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