Le CTU (consulenze tecniche d’ufficio) così come vengono utilizzate nella prassi giudiziaria italiana sono strumenti ancora utili per accertare l’idoneità genitoriale al fine di decidere a quale genitore affidare il figlio minore in caso di separazione?

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In via preliminare, appare necessario capire cosa si deve intendere per idoneità genitoriale in relazione alle decisioni che attengono all’affidamento dei figli in favore di genitori separati.

Attualmente in Italia costituisce una prassi molto diffusa utilizzare le CTU per compiere indagini tecniche di natura psicologica / medica al fine di valutare l’idoneità dei genitori separati.

In generale, si tende a confondere il concetto psicologico con quello giuridico della c.d. capacità genitoriale: il primo si basa sulla personalità del genitore e sulle specifiche capacità psicologiche di svolgere la funzione genitoriale; il secondo, richiama esclusivamente la capacità del genitore di rispettare i diritti del figlio nei casi di disgregazione familiare.

Nelle CTU spesso si assiste ad una vera e propria valutazione della personalità di entrambi i genitori corredata da diagnosi medica/psicologica, anche attraverso l’utilizzo di test psicologici di personalità. Tali indagini sembrano quasi essere concentrate esclusivamente sui genitori e molto poco sui figli, sostenendo che la personalità dei genitori genera il conflitto coniugale che a sua volta crea un pregiudizio per il figlio.

Le CTU sembrano insistere sull’esame approfondito della personalità dei genitori secondo la convinzione che, accertando un eventuale disturbo di personalità dei genitori, si possa pervenire ad una conclusione di idoneità o non idoneità genitoriale. Il rischio concreto è che il disturbo della personalità potrebbe corrispondere ad un’automatica incapacità genitoriale.

Altra prassi molto diffusa nei Tribunale italiani è la cura della salute dei genitori: secondo questa prospettiva la personalità dei genitori genera conflitto genitoriale che, a sua volta, genera un pregiudizio sul figlio. Per cui , per evitare il conflitto è necessario curare i genitori intervenendo sulla loro personalità.

La maggior parte delle CTU , infatti, si conclude suggerendo al Giudice di invitare (prescrivere / ordinare) i genitori ad intraprendere un trattamento sanitario di tipo psicologico, il più delle volte un sostegno  psicologico della genitorialità e/o una psicoterapia. Per cui entrambi i genitori dovrebbero cambiare il loro comportamento ed andare d’accordo.

Su questa convinzione un Tribunale italiano nel 2017 ordinò un intervento psicologico sulla madre per modificarle il distorto convincimento sull’ex compagno. Un sistema questo che sembra rimanere concentrato sui genitori e poco sui figli, che rimangono quasi sempre sullo sfondo.

Ma siamo sicuri che il Tribunale può curare i genitori? Ai sensi dell’art. 32 della Costituzione nessun soggetto può subire un trattamento sanitario contro la propria volontà, se non disposto per legge. La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13506/15 ha, infatti, riconosciuto che non è possibile imporre un trattamento sanitario in capo ai genitori neanche nelle ipotesi in cui il loro conflitto venisse ritenuto pregiudizievole per la salute psicofisica del figlio, partendo dal presupposto che in nessun modo si potrebbe garantire un cambiamento dei genitori e che in ogni caso mentre i genitori cercano di cambiare perché costretti dal Giudice, i diritti del figlio continuerebbero ad essere violati.

Ma se il Giudice non può curare perché deve diagnosticare?

Ma se il Tribunale non può occuparsi della generica cura della salute dei genitori, come mai nelle CTU l’obiettivo delle indagini sembra essere quasi esclusivamente l’esame della loro personalità? Se il genitore o entrambi i genitori esplicitassero al CTU di non volersi sottoporre ad un accertamento diagnostico, quali potrebbero essere le ripercussioni sull’esercizio della loro responsabilità genitoriale?

La legge prescrive che per qualsiasi trattamento sanitario è necessario il consenso informato  del soggetto, orientamento confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità. Per trattamento sanitario deve intendersi qualsiasi attività del CTU di tipo sanitaria, quale diagnosi psicologica, esame di personalità, somministrazione di test di personalità.

La giurisprudenza di legittimità non consente alla CTU di compiere alcuna attività peritale di tipo sanitaria sui genitori ed il Giudice non può occuparsi della cura della salute dei genitori, ma dovrebbe tutelare i diritti dei cittadini siano essi genitori o figli.

Alla luce di queste premesse, si ritiene necessario compiere un cambio di prospettiva: le indagini peritali dovrebbero essenzialmente essere rivolte con l’obiettivo di indagare sul punto di vista dei figli, sui loro bisogni e sula loro salute psicofisica per accertare la idoneità genitoriale.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 16738/18  il Giudice – al fine eseguire un giudizio prognostico sulle capacità genitoriali di crescere ed educare i figli nella situazione determinata dalla disgregazione dei genitori – deve  valutare:

1)  il modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti;

2) le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, disponibilità ad un assiduo rapporto;

3) la personalità dei genitori;

4) le consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che i genitori sono in grado di offrire al figlio.

Se si provasse ad effettuare un cambio di prospettiva, spostando il figlio dallo sfondo al centro dell’indagine peritale, i giudici di primo grado dovrebbero valutare:

1) il modo in cui il figlio è stato cresciuto ed educato;

2) la capacità del figlio (in base alla sua età e alla sua capacità di discernimento) di relazione affettiva con entrambi i genitori, comprensione, autodeterminazione, disponibilità ad un assiduo rapporto con entrambi i genitori;

3) lo stato di salute psicofisica del figlio;

4) le consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare del figlio.

Secondo questo cambio di prospettiva il figlio diventerebbe centrale e non più periferico all’interno delle indagini peritali che dovrebbero avere esclusivamente l’obiettivo di indagare le condotte dei genitori e le dinamiche relazionali tra i membri della famiglia. Ciò che dovrebbe interessare al Giudice non è il motivo delle condotte pregiudizievoli del genitore, ma la loro presenza e le relative ricadute psicologiche sul figlio. Il CTU non dovrebbe indagare la personalità dei genitori ma le condotte pregiudizievoli dei genitori, andando a valutare i loro comportamenti, le loro modalità comunicative, le dinamiche relazionali e le relative ricadute psicologiche sul figlio.

 

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