Le novità introdotte con la L. 124 del 2017 in tema di lesioni da circolazione stradale e richiesta di risarcimento dei danni alle cose ed alle persone: i criteri di quantificazione del danno e le frodi assicurative

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Al fine di arginare il fenomeno delle frodi assicurative nell’ambito degli incidenti stradali, il legislatore è intervenuto con una serie di novità. Tra le più rilevanti vi è il nuovo metodo di quantificazione delle lesioni cd. “macropermanenti”, ovvero quelle più gravi con danno biologico stimato oltre al 9 per cento.

Fino a ieri la quantificazione è stata lasciata in balìa dei Tribunali i quali negli ultimi anni avevano seguito le tabelle predisposte dai giudici di Roma e Milano. Il legislatore ha quindi deciso di rendere più certa e prevedibile la quantificazione del danno non patrimoniale grave, sebbene il giudice in tali casi potrà aumentare fino al 30% il risarcimento laddove le lesioni ledano anche “aspetti dinamico-relazionali personali” e sempre che siano obiettivamente documentate.

Per le microlesioni (fino a 9 punti percentuali di invalidità) ci sarà una nuova tabella e il giudice avrà però la possibilità di aumentare il risarcimento fino al 20 per cento nel caso in cui le microlesioni cagionino una particolare sofferenza psicofisica. Queste ultime andranno accertate attraverso esami strumentali in assenza dei quali non spetterà alcun punto di danno biologico, a meno che non vi siano segni visibili che possono quindi essere quantificate e verificate visivamente.

In secondo luogo, visto il ruolo avuto dai testimoni dei sinistri nelle truffe assicurative si è cercato di limitare l’incidenza della prova testimoniale: in caso di richiesta di risarcimento per soli danni a cose, sarà necessario indiare i nominativi dei testimoni fin dalla prima richiesta stragiudiziale, pena la preclusione in sede giudiziale con il rischio di veder vanificato il diritto al risarcimento.

La preclusione però non è automatica: vi è l’obbligo imposto a carico della compagnia assicuratrice di richiedere i relativi nominativi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso in cui  il richiedente si fosse dimenticato di farlo nella prima richiesta. Quest’ultimo, poi, avrà ulteriori 60 giorni per rispondere alla compagnia.

L’onere d’immediata identificazione dei testimoni incontra delle deroghe quando:

  • sussista una obiettiva impossibilità di immediata identificazione;
  • il testimone è già stato identificato dagli organi di polizia intervenuti;
  • dal sinistro siano derivati anche lesioni personali, perché in tal caso il richiedente è esentato dall’obbligo e non incorrerà in nessuna preclusione processuale.

Inoltre, uno stesso testimone potrà essere citato nel corso di un quinquennio al massimo in tre cause e al superamento di tale limite il Giudice comunicherà il relativo nominativo alla Procura delle Repubblica che procederà alla verifica della sussistenza del reato di falsa testimonianza o di frode assicurativa.

Acquisisce invece maggior rilievo probatorio la scatola nera (Gps) eventualmente installata sul veicolo e fornita dalle stesse compagnie assicurative. L’installazione della scatola darà diritto a sconti supplementari sul premio assicurativo, ma soprattutto i dati raccolti dal dispositivo (posizione, velocità e traiettoria) costituiranno prova piena della dinamica del sinistro in sede giudiziale alla stregua del rapporto della polizia.

Qualora la compagnia assicurativa nutra seri dubbi circa la veridicità del sinistro e sussistano almeno due sospetti di frode assicurativa sarà esonerata dal formulare una offerta risarcitoria come prescritto dal codice delle assicurazioni. I parametri o cd. “sintomi” che rendono legittimo il sospetto di frode saranno individuati dall’Ivass (Istituto di Vigilanza Assicurativa) con un futuro provvedimento. Resta salvo il diritto del danneggiato di richiedere l’accesso agli atti della compagnia assicurativa al fine di conoscere le cause del diniego dell’offerta risarcitoria o per prendere visione della perizia tecnica espletata.

 

 

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