Le somme messe a disposizione per il menage familiare da uno dei conviventi costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e come tali non devono essere restituite in caso di separazione

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Le somme messe a disposizione per il menage familiare da uno dei conviventi costituiscono adempimento di un’obbligazione naturale e come tali non devono essere restituite in caso di separazione

Si ritiene rilevante evidenziare la recente pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria (sent. n. 10 del 03/01/2019) che – confermando l’orientamento giurisprudenziale già formulato dalla Corte di Cassazione in molteplici pronunce –  ha rigettato la domanda dell’ex convivente more uxorio che chiedeva la restituzione delle somme prestate alla compagna durante la convivenza, sostenendo che si trattasse di elargizioni a titolo di mutuo.

La convenuta in giudizio sosteneva, al contrario, che si trattasse di somme di denaro utilizzate di comune accordo in un’attività lavorativa e che i rapporti economici dovevano essere regolati secondo l’art. 2034 cc, in quanto – in presenza di una relazione sentimentale stabile e duratura – i rapporti economici dovevano essere regolati secondo l’art. 2034 c.c..

Il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto sfornito di prova l’assunto di parte attrice relativo al riconoscimento di debito e quindi della dazione di denaro all’ex convivente in esecuzione di un contrato di mutuo, sulla base della circostanza che l’attore avrebbe fornito a riprova del proprio assunto mere stampe di conversazioni via chat che non possiedono i requisiti della c.d. prova forense, in quanto sprovvisti del valore di prova legale in assenza di dispositivi di conservazione dei dati.

In conclusione, il Tribunale di merito ha ricordato che le unioni di fatto presentano significative analogie con la famiglia fondata sul matrimonio e che i doveri di natura morale e patrimoniale dei conviventi sono del tutto simili a quelli dei coniugi, con la conseguenza che non sono ripetibili le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente effettuate nel corso del rapporto, in quanto configurano l’adempimento di una obbligazione naturale, a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza.

Nel caso in cui fosse necessario richiedere la restituzione di somme di denaro erogate all’ex convivente durante una convivenza di fatto è consigliabile rivolgersi ad un avvocato esperto di diritto famiglia che possa verificare l’ammissibilità e la fondatezza della domanda da formulare in giudizio per fare valere le proprie ragioni.

Menu