Le spese universitarie per i figli non sono spese straordinarie

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Le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo pertanto non possono qualificarsi come straordinarie poiché prive del requisito dell’imprevedibilità.

Le spese estraordinarie possono qualificarsi tali se sono rilevanti, imprevedibili ed imponderabili e come tali sono escluse dall’ordinario regime di vita dei figli e quindi non sono incluse nell’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte di Cassazione ha distinto tra gli esborsi diretti a soddisfare bisogni ordinari dei figli, le cui caratteristiche sono la certezza e la prevedibilità anche a distanza di tempo e che sono integrative dell’assegno di mantenimento (ad esempio le spese universitarie) e le spese straordinarie in senso stretto che sono imprevedibili nel loro ammontare, in grado di eliminare ogni legame con la natura di ordinarietà dell’assegno al mantenimento.

Per chiedere il pagamento delle spese straordinarie è necessario l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento mentre le spese integrative dell’assegno di mantenimento per essere rifuse è sufficiente l’allegazione.

Pertanto in materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento dei figli è necessario distinguere:

– tra esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari dei figli e che essendo certi nel loro costante e prevedibili ripetersi anche a lunghi intervalli di tempo hanno l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice

– le spese che – imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare in grado di eliminare ogni legale con i caratteri do ordinarietà dell’assegno di mantenimento – richiedono per la loro refusione l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento nel rispetto del principio dell’adeguatezza della spesa rispetto alle esigenze dei figli e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico – patrimoniali del genitore obbligato.

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