Marito condannato a risarcire danni per un ammontare di € 33.950,00 alla moglie ed alla figlia per omesso versamento del mantenimento

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A seguito dell’abbandono improvviso della casa familiare da parte del marito, si instaurava il procedimento di separazione coniugale, nel cui contesto veniva disposto a suo carico un assegno mensile da corrispondere, a titolo di mantenimento, in favore della moglie e della figlia minorenne. L’uomo dapprima ometteva di contribuire al sostentamento della famiglia poi a partire dal 2014 si limitava a versare nei confronti delle beneficiarie l’esigua somma di € 50,00-100,00 annuali.

L’atteggiamento negligente del coniuge costringeva la moglie a sporgere la denuncia nei suoi confronti per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Si instaurava, così, un procedimento penale in cui la moglie – consigliata e assistita dall’avv. Alessandro Luciano – si costituiva parte civile per chiedere il risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta inadempiente del marito protratta per anni.

L’avv. Luciano, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, valorizzava i seguenti elementi idonei a dimostrare la piena capacità economica dell’imputato e la sua volontà di non adempiere al dovere contributivo:

  • l’inadempimento dell’imputato anche nel corso del 2013, anno in cui veniva accertata la percezione di redditi – pari a € 17.000,00 lordi – che avrebbero consentito la regolare contribuzione;
  • il licenziamento dell’imputato intervenuto nel maggio 2014, ovvero contestualmente alla richiesta di esecuzione presso terzi avanzata al datore di lavoro dal legale della moglie;
  • la piena capacità lavorativa e l’agevole inserimento nel mondo del lavoro da parte dell’imputato nel periodo successivo alla perdita del suo impiego;

Le circostanze rilevate dal difensore della parte civile confermavano la configurabilità dei reati di cui agli artt. 570 c. I e II c.p. e 12 sexies della legge n. 898/70, fattispecie criminosa ora assorbita nell’art.570 bis c.p.

Entrambi i delitti contestati puniscono la condotta omissiva del familiare che volontariamente si sottrae all’obbligo di contribuire al sostentamento della famiglia, ma solo l’art. 570 bis c.p. opera nei casi in cui l’inadempimento, emerso nel contesto di una crisi coniugale, trae origine da un dovere di contribuzione disposto da un provvedimento del giudice civile.

L’art. 570 c.p., al contrario, ai fini della sua configurabilità richiede l’accertamento dello stato di bisogno dell’avente diritto al contributo economico che, nel caso di specie risulta provato. La minore età della figlia, incapace di produrre redditi, rappresenta di per sé uno stato di bisogno che obbliga i genitori ad assicurarle i mezzi di sussistenza adeguati (cfr. Cass. pen. sentenza n. 10422/20). Quanto alla moglie, l’avv. Luciano evidenziava che, nonostante il limitato reddito percepito di € 900,00 mensili, la stessa era costretta ad affrontare numerose spese, tra cui il pagamento del canone di locazione della casa di € 350,00 mensili, per fronteggiare i bisogni suoi e della figlia.

Il Tribunale di Padova condivideva le argomentazioni difensive formulate dall’avv. Luciano e, con sentenza n. 838/2018 del 05/04/2018 che si allega, dichiarava l’imputato colpevole dei reati contestati condizionando la sospensione della pena al risarcimento, entro il termine di tre anni, di € 33.950,00 di danni in favore della costituita parte civile.

sentenza tribunale Padova n. 838-2018

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