Niente mantenimento al figlio maggiorenne che non vuole lavorare

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La legge pone l’obbligo a carico di entrambi i genitori di mantenere i propri figli non solo fino al raggiungimento della maggiore età bensì fino a quando non sia conseguita la loro autosufficienza economica.

In una causa di separazione giudiziale il padre, assistito dall’avv. Luciano, chiedeva al Tribunale Civile di Padova di non disporre a proprio carico alcun contributo economico in favore del figlio maggiorenne e neolaureato.

La madre si costituiva nel giudizio civile chiedendo la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio pari ad € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.

In sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, il Presidente del Tribunale di Padova stabiliva in via provvisoria un assegno di € 300,00 a carico del padre, successivamente revocato con ordinanza del Tribunale.

Nel corso della causa l’avv. Luciano formulava deduzioni difensive e depositava prove idonee ad accertare la colpevole inerzia del figlio nel cercare un’occupazione lavorativa.

Il Tribunale di Padova accertava le seguenti circostanze di fatto:

  • la matura età del figlio, avendo egli compiuto 34 anni
  • l’eccessivo ritardo nel terminare il percorso universitario
  • mancata allegazioni idonee a giustificare il ritardo

Tali elementi – valorizzati dall’avv. Luciano e recepiti dal Tribunale di Padova nelle motivazioni della sentenza di separazione n. 813/2018 depositata il 12/04/2018 che si allega – consentivano di ritenere provato il rifiuto ingiustificato del figlio nel cercare lavoro e di estinguere l’assegno posto a carico del padre.

Secondo l’Autorità Giudiziaria, infatti, considerata la fase adulta e il raggiungimento di uno stile di vita autonomo del figlio, da tempo inserito nella società, lo stesso è tenuto a reperire un qualsiasi impiego lavorativo in grado di renderlo indipendente economicamente, seppur non compatibile con il suo percorso formativo.

sentenza Tribunale Padova n. 813-2018

 

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