No alla condanna del padre che versi il mantenimento solo parzialmente

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. No alla condanna del padre che versi il mantenimento solo parzialmente

La violazione degli obblighi di assistenza familiare, per integrare reato, deve essere tale da aver fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore.

La vicenda aveva visto il giudice del merito, in sede di appello, condannare un padre alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa, col beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all’art. 570 comma 2, n. 2 c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore assolto.

Parte appellata aveva, pertanto, avanzato ricorso per Cassazione sulla base di quattro motivi, eccependo, in particolare, come i versamenti parziali dell’assegno di mantenimento insieme all’integrale corresponsione delle rate del mutuo e delle spese condominiali avrebbero determinato l’esclusione dello stato di bisogno del figlio minore al quale non sarebbero mai mancati i mezzi di sussistenza.

La Cassazione penale riteneva fondato il ricorso con sentenza n. 26993/2019 del 18/06/2019, chiarendo che la violazione dell’obbligo di assistenza per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore, e che diversamente dal delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento determinato in sede civile.

Il Giudice di legittimità annullava, per tali ragioni, la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Genova per nuovo giudizio.

Menu