Chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l e provoca un sinistro stradale può beneficiare di una causa di non punibilità.

All’art. 186 C.d.S. è prevista una contravvenzione per chi guida in stato di ebbrezza, con una pena fino a 6 mesi quando il tasso alcolemico è tra 0,8 e 1,5 g/l (co. 2 lett. B) e tra 6 mesi e un anno quando il valore rilevato è superiore a 1,5 g/l (co. 2 lett. C). Al comma 2 bis è prevista l’ipotesi aggravata che si verifica qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente: in tal caso la pena viene raddoppiata.

La particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131 bis c.p. è una causa di non punibilità che conduce ad un’archiviazione (all’esito delle indagini) o ad una sentenza di proscioglimento in sede processuale.

La Cassazione, in una sentenza pronunciata a Sezioni Unite, la 13681/2016 aveva affermato che in relazione alle contravvenzioni previste all’art. 186 C.d.S. il giudice penale deve valutare la fattispecie nel caso concreto, assegnando rilevanza agli elementi di fatto, ossia l’entità del danno, la condotta e la colpevolezza.

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Questo concetto è stato ribadito dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 11655/2021, che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto ad un soggetto che aveva provocato un incidente stradale e aveva un tasso alcolemico di poco superiore all’1,5 g/l, alla luce dell’incensuratezza, della modesta entità del danno cagionato e del tasso alcolemico di poco superiore rispetto al minimo previsto dalla fattispecie di cui alla lett. C, del secondo comma, art. 186 C.d.S.

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