Per la quantificazione del danno da perdita di un congiunto risulta determinante indicare l’età, il grado di parentela e la convivenza dei superstiti

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Per la quantificazione del danno da perdita di un congiunto risulta determinante indicare l’età, il grado di parentela e la convivenza dei superstiti

Con la recente sentenza n. 238 del 10/01/2017 la Suprema Corte di Cassazione, pur ribadendo il principio dell’unitarietà della nozione di danno non patrimoniale è giunta ad affermare, con riferimento alla voce del danno da perdita di congiunto, che ciò non esclude una separata valutazione dei vari effetti del danno, ma esige che tutte le componenti siano valutate, una sola volta, in modo complessivo. Il giudice di merito, tuttavia, quando quantifica l’entità del danno da perdita di congiunto deve adeguarsi alla situazione con la quale si viene a trovare e deve considerare, in particolare, l’età della persona deceduta e dei figli superstiti.

La vicenda trae origine da un gravissimo incidente stradale nel quale una macchina, a causa dell’alta velocità, aveva invaso l’altra corsia provocando nell’urto il decesso immediato di una donna passeggera sul veicolo che non aveva colpa. A seguito della sentenza di secondo grado ai figli era stato riconosciuto a ciascuno un danno quantificabile in circa €150.000,00=. Nel frattempo uno dei due figli, divenuto maggiorenne, proponeva ricorso per Cassazione, al fine di ottenere una diversa quantificazione delle somme corrisposte, a suo parere troppo basse. In particolare, il ragazzo eccepiva che il giudice d’appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di impugnazione avente ad oggetto l’entità della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, in quanto il ricorrente avrebbe omesso, nel far riferimento alla liquidazione di cui alle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma, l’indicazione degli specifici parametri, quali convivenza, parentela, età al momento della perdita ed altro, che il giudice di primo grado non avrebbe pertanto tenuto in considerazione nel caso di specie. Il giudice di merito, infatti, non aveva considerato elementi di fondamentale importanza, come ad esempio la circostanza che la madre avesse solo 38 anni e che i figli avessero rispettivamente 5 e 12 anni.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione, in quanto tutti i parametri utili alla quantificazione del danno in base alle tabelle del Tribunale di Roma del 2007 risultavano indicati nell’atto di appello, oltre a risultare palesemente dai fatti di causa: la giovane età della vittima, la giovanissima età dei figli, la composizione del nucleo familiare, il rapporto di convivenza. Quindi in applicazione delle tabelle del 2007 del Tribunale di Roma, ai figli minori conviventi con la madre al tempo del decesso doveva essere riconosciuta la maggiore somma di € 216.000,00= ciascuno. La Cassazione ha accolto la diversa quantificazione richiesta in appello, perché se è vero che il danno da perdita di congiunto fa parte del danno non patrimoniale, questo non autorizza il giudice di merito a non risarcire in modo congruo le parti rimaste lese.

Menu