Per la Suprema Corte di Cassazione sono nulli gli accordi sull’assegno divorzile conclusi dai coniugi in sede di separazione personale

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E’ stato dichiarato nullo, per illiceità della causa, l’accordo stipulato tra due coniugi in sede di separazione avente ad oggetto un eventuale assegno divorzile. A questa conclusione è pervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n. 2224/2017.

Il caso riguarda una coppia di coniugi separati, che procedevano ad ottenere il divorzio. In particolare la moglie si vedeva revocare in sede d’appello l’assegno divorzile di € 3.300,00 mensili riconosciutale originariamente dalla sentenza di divorzio di primo grado. Questo in quanto il giudice d’appello riteneva che tale assegno non spettasse alla medesima, in virtù della somma di quasi 2 milioni di euro che il marito, produttore cinematografico, le aveva versato in sede di separazione. Tale ingente somma, secondo la Corte d’Appello, sarebbe stata talmente alta da assorbire al proprio interno sia l’assegno di mantenimento, sia l’assegno divorzile dalla medesima richiesto. La donna decideva, quindi, di impugnare la decisione.

La Corte di Cassazione accoglie le istanze della moglie, dichiarando la nullità per illiceità della causa dei patti con i quali i coniugi, in sede di separazione, avevano fissato il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio. Questo per due ragioni:

  1. innanzitutto per contrasto con il principio, affermato uniformemente in giurisprudenza, di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale. Si tratta, infatti, di diritti a cui non è possibile rinunciare, a causa della loro natura assistenziale. Ne deriva che di simili accordi non si possa tenere conto né quando risultino lesivi in concreto (limitando o escludendo il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario alle esigenze della vita), né quando appaiono lesivi in astratto (cioè anche qualora, come in questo caso, soddisfino pienamente tali esigenze);
  2. in secondo luogo, per il fatto che la disposizione che consente la corresponsione dell’assegno di divorzio in un’unica soluzione (c.d. “una tantum”), senza possibilità di ottenere in futuro ulteriori somme, è applicabile solo all’interno del giudizio di divorzio.

Per questi motivi, la Cassazione ha concluso che gli accordi di separazione non possano contenere una rinuncia all’assegno divorzile.

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