Regime di visita dettagliato se la madre ostacola il rapporto tra padre e figlia

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Nel contesto di un procedimento di divorzio caratterizzato da una elevata conflittualità, il marito, difeso dall’avv. Luciano, presentava nel procedimento divorzile istanza per la parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in relazione al diritto di visita della figlia minorenne.

In particolare, si chiedeva il ripristino del dettagliato regime di frequentazione stabilito con un’ordinanza presidenziale emessa in sede di separazione coniugale mediante il quale si prevedevano specifiche ed attente modalità di visita al genitore non collocatario considerata anche la notevole distanza geografica della sua abitazione dalla residenza della figlia.

Nello specifico si stabiliva che un weekend al mese sarebbe stato il padre a recarsi presso l’abitazione materna, dal venerdì sera, per trascorrere il sabato e la domenica con la figlia pernottando nelle vicinanze della casa coniugale e accompagnandola a scuola il lunedì mattina. Un secondo weekend al mese la bambina sarebbe stata accompagnata dalla madre presso l’abitazione paterna il venerdì pomeriggio, all’uscita da scuola, ove avrebbe trascorso il fine settimana ed il padre l’avrebbe riaccompagnata a casa della madre la domenica pomeriggio.

In sede divorzile, tuttavia, venivano disposte nuove e generiche modalità di visita che – non ponendo espressamente l’obbligo per la madre di accompagnare almeno una volta al mese la minore presso il padre – agevolavano l’atteggiamento ostruzionistico della medesima.

La moglie al fine di allontanare la figura paterna e di renderla estranea nella vita della figlia, obbligava il marito a sopportare tutti gli onerosi viaggi andata/ritorno e le spese di pernottamento per vedere la minore per due weekend alternati al mese.

Il padre, su suggerimento dell’avv. Luciano, presentava istanza di modifica ai provvedimenti urgenti evidenziando:

  1. la coerenza del regime di frequentazione previgente con il diritto della minore alla bigenitorialità, quale esigenza fondamentale rilevata dalla CTU in sede di separazione;
  2. il rispetto scrupoloso del regime di frequentazione previgente da parte di entrambi i genitori durante la sua vigenza;
  3. l’idoneità delle precedenti modalità di visita a placare il forte contrasto sussistente tra i genitori.

Il giudice istruttore riteneva valide le argomentazioni fornite dall’avv. Luciano negli scritti difensivi e con ordinanza del 26/01/2023 stabiliva la parziale modifica dei provvedimenti provvisori emessi in sede presidenziale (cfr. ordinanza Tribunale di Pisa del 26/01/2023).

In particolare, si disponeva, in un’ottica di collaborazione tra i geniotri, l’obbligo per la madre di accompagnare la minore una volta al mese e, precisamente, il venerdì pomeriggio presso l’abitazione paterna, ponendo l’obbligo a carico del padre di riaccompagnarla presso l’abitazione materna la domenica sera.

ordinanza Trib. Pisa del 26-1-23

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