Reintegra del lavoratore licenziato se il fatto è insussistente

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Risulta essere obbligatoria per il Giudice la reintegra del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo se il fatto è manifestamente insussistente.

Lo stabilisce la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 59 del 1 aprile 2021, ha dichiarato incostituzionale l’art. 18, comma 7, dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerta la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare” invece che “applica altresì” la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

La questione di legittimità costituzione, sollevata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna, trae origine dal fatto che l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che la reintegrazione nel posto di lavoro è obbligatoria nel caso in cui venga accertata in giudizio l’insussistenza del fatto contestato posto alla base di un licenziamento per giusta causa, mentre è meramente facoltativa nell’ipotesi in cui l’insussistenza del fatto riguardi un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

In quest’ultimo caso, infatti, il giudice può scegliere alternativamente se reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (tutela reintegratoria) o dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria a favore del lavoratore (tutela indennitaria).

A parere del Tribunale di Ravenna, ciò costituisce un’arbitraria disparità di trattamento tra situazioni del tutto identiche (ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali si sia accertata in giudizio l’infondatezza) determinata dal solo fatto che il datore di lavoro abbia scelto di qualificare il licenziamento in un modo o nell’altro.

La Consulta ha giudicato la questione fondata, stabilendo che il carattere facoltativo della reintegrazione per i soli licenziamenti per giustificato motivo oggetto (detti anche “economici”) si rivela disarmonico e lesivo del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, in un sistema che attribuisce rilievo al presupposto dell’insussistenza del fatto e a questo ricollega l’applicazione della tutela reintegratoria del lavoratore.

A ciò si aggiunga che la scelta che il giudice sarebbe chiamato ad operare (tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria) è rimessa ad una valutazione meramente discrezionale, data l’assenza di qualsivoglia criterio direttivo atto a determinarla.

 

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