Revoca di una polizza assicurativa stipulata con somme di denaro illecitamente sottratte

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La moglie di un facoltoso imprenditore, indebitamente sottraeva al marito la somma di euro 495.000,00.

La donna infatti, forte della fiducia ricevuta dal marito, effettuava una serie di movimentazioni di denaro dai conti correnti aziendali del marito verso un conto corrente cointestato. Per poi ritrasferire il denaro in un conto corrente personale.

Il marito, privato delle risorse economiche necessarie per la gestione delle sue attività, chiedeva alla moglie la restituzione del denaro illecitamente sottratto.

La moglie, negava l’illecita sottrazione e, al fine di “mettere al sicuro” il denaro sottoscriveva una polizza assicurativa nella quale investiva la somma di euro 450.000,00 e, indicava, come beneficiari, in caso di morte dell’assicurata, i suoi genitori.

Il marito, quindi, si rivolgeva all’avv. Alessandro Luciano, il quale, per tutelare gli interessi del suo assistito instaurava dapprima un procedimento di sequestro conservativo ed una azione revocatoria diretta a far dichiarare inefficace la polizza assicurativa stipulata dalla moglie.

L’avvocato Luciano, quindi, si rivolgeva al Tribunale di Pordenone e, argomentava l’esistenza di tutti i requisiti necessari per l’accoglimento di una revocatoria che poi, venivano accolti totalmente dal Giudice con l’ordinanza n. 858/2020 RG per i seguenti motivi:

  1. esistenza del diritto di credito: l’avvocato Luciano provava l’esistenza del diritto di credito del marito con gli innumerevoli prelievi della moglie e dandone prova previa allegazione degli estratti conto bancari;
  2. consapevolezza del debitore di recare un pregiudizio al creditore: la sussistenza di questo requisito veniva motivata dal fatto che la polizza assicurativa veniva stipulata solo dopo l’indebita sottrazione di denaro. Veniva evidenziata, a tal proposito, una recente giurisprudenza di merito nella quale si valorizzava il requisito temporale dell’atto di disposizione per il quale si chiedeva la revocatoria rispetto al credito;
  3. lesione effettiva dell’interesse del creditore: tale requisito veniva fatto valere sostenendo che la donna non aveva un patrimonio sufficiente a soddisfare il credito e che, il mancato accoglimento della domanda avrebbe pregiudicato le ragioni del creditore poiché non sussistevano altri beni sui quali soddisfare le pretese creditorie dell’uomo;
  4. consapevolezza del terzo (assicurazione) di recare un pregiudizio: si sosteneva che una cifra così elevata, versata in una unica soluzione da una persona, priva di una occupazione stabile, avrebbe dovuto insospettire l’assicuratore che avrebbe dovuto approfondire la situazione.

Il Giudice, condividendo le argomentazioni difensive dell’avv. Luciano, accoglieva l’azione revocatoria e dichiarava inefficace la polizza assicurativa stipulata dalla moglie in danno al marito condannando la donna anche al pagamento delle spese di lite.

ordinanza Tribunale Pordenone n. 858-2020 RG

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