Risarcimento dei danni subiti a causa dell’anticipata restituzione dell’immobile concesso in locazione

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Con un recente mutamento dell’orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione (C. Cass.  sez. III 13/02/2015 n. 2865) ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante da anticipata restituzione dell’immobile concesso in locazione, con conseguente perdita dei canoni successivi al rilascio dell’immobile, che sarebbero stati esigibili fino alla scadenza convenzionale o legale del rapporto, ovvero sino al momento in cui il locatore conceda ad altri il godimento del bene con una nuova locazione.

 Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione in esame, difatti, il danno che subisce il locatore, anche in seguito al rilascio dell’immobile e di conseguenza al recupero della disponibilità della cosa, deriva dall’alterazione dell’assetto contrattuale e si concreta nell’incremento patrimoniale che il locatore avrebbe conseguito nell’ipotesi di esatto adempimento del contratto.

 In ogni caso, il locatore per ottenere il risarcimento del danno, dovrà dimostrare di avere effettivamente rimesso l’immobile sul mercato delle locazioni, una volta rientratone nella materiale disponibilità e di avere inutilmente tentato di locare l’immobile a terzi, senza riuscirvi. Il danno dovrà venire provato con la specifica dimostrazione di un maggior canone ottenibile, oppure con il pregiudizio per il mancato utilizzo diretto del bene, ovvero nella perdita di occasioni di vendita.

Si ipotizza, che possano rientrare nell’ambito del danno da risarcire, anche l’eventuale mediazione per il reperimento di un nuovo inquilino, la quota dell’imposta di registrazione della risoluzione, i costi di volturazione delle utenze e quelli per l’usuale rimbiancatura dei locali.

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