Risponde di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo che, aprendo incautamente la portiera, cagiona la morte di un ciclista

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 33602 del 2016, ha confermato la condanna per omicidio colposo, pronunciata in primo e in secondo grado, nei confronti di una donna che aveva accidentalmente ed incautamente aperto lo sportello della macchina colpendo un ciclista che sopraggiungeva.

Lo sfortunato susseguirsi di eventi aveva poi portato alla morte del ciclista; infatti, in seguito al colpo ricevuto dallo sportello dell’automobile dell’imputata, il ciclista era caduto a terra dove era stato poi travolto da un veicolo che in quel momento sopraggiungeva; a causa delle lesioni ricevute era poi deceduto in ospedale.

Il Tribunale di Ferrara e successivamente la Corte di Appello di Bologna, avevano ritenuto l’imputata rea del delitto di omicidio colposo per aver cagionato la morte del ciclista con la sua condotta imprudente, non essendosi preoccupata di verificare che la strada fosse libera prima di aprire lo sportello della sua vettura.

L’imputata ha poi proposto ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ricostruzione del nesso di causalità; la ricorrente riteneva infatti che era stata la condotta imprevedibile ed inattenta del ciclista a causare l’evento.

Il suo ricorso è stato respinto e la condanna confermata, sulla base del fatto che, in primo luogo, la ricostruzione prospettata dalla ricorrente era meramente congetturale e priva di elementi fattuali che la rendessero plausibile. In secondo luogo, il ricorso non è ammissibile perché la ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare un nuovo giudizio di merito, attività preclusa in tale grado di giudizio in cui si può solo vagliare la legittimità e la correttezza formale delle decisioni prese in sede di Appello.

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