Si può revocare il contratto di assicurazione che costituisca disposizione patrimoniale pregiudizievole al creditore

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Questa la conclusione cui giunge il Tribunale di Pordenone con ordinanza pubblicata in data 04/08/2020 (n. 858/2020 R.G.).

La fattispecie aveva ad oggetto la richiesta di azione revocatoria avanzata dal marito, parallelamente alla causa per separazione dei coniugi, quando aveva scoperto che la moglie, in costanza di matrimonio, attingendo ai conti correnti del coniuge, sia personali che aziendali, gli aveva sottratto importanti somme di denaro, utilizzate infine per corrispondere il premio di una polizza sulla vita intestata alla moglie medesima. Beneficiari della polizza, in caso di decesso della moglie, esclusivamente i suoi genitori.

L’azione veniva dispiegata nei confronti della moglie e, quale litisconsorte necessario, nei confronti della assicurazione presso cui era stata stipulata la polizza.

Il Tribunale friulano ha ritenuto che sussistano tutte le condizioni per rendere inefficace nei confronti del marito, difeso dall’Avv. Alessandro Luciano, l’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla moglie con l’intento di sottrarre garanzie al credito del marito.

Innanzi tutto, il credito vantato dal marito, in parte già accertato in sede giudiziaria, in parte ancora in corso di quantificazione, in ragione del pacifico orientamento della giurisprudenza per cui per credito deve intendersi qualsiasi ragione o aspettativa posta a tutela anche di creditori eventuali.

Pacifica anche la sussistenza dell’atto dispositivo, consistito in questo caso nella stipula di una polizza assicurativa che di fatto ha rappresentato l’impiego dell’intera somma sottratta dalla moglie al marito. A tal proposito il Tribunale ha anche considerato che le somme impiegate nell’assicurazione non sono pignorabili né sequestrabili, risultando così pacifico il pregiudizio arrecato alle ragioni del marito.

Infine, Il Tribunale di Pordenone ha ritenuto sussistente la consapevolezza del pregiudizio arrecato sia in capo alla moglie, sia pure in capo alla assicurazione “…sulla base di una serie di elementi, tra cui la disponibilità di una consistente somma di denaro, corrisposta in unica soluzione, da parte di un soggetto privo di occupazione lavorativa stabile e proprietario di un immobile ipotecato”.

Alla luce delle circostanze descritte, dunque, il Tribunale ha statuito l’inefficacia del contratto di assicurazione stipulato dalla moglie con somme sottratte da conti correnti intestati al marito e alle aziende allo stesso riconducibili, ripristinando cosi il patrimonio della moglie a garanzia del credito vantato dal marito nei suoi confronti.

ordinanza Tribunale Pordenone n. 858-2020 RG

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