Sono lecite ed utilizzabili le registrazioni audio video sul posto di lavoro di un collega se sono pertinenti all’esercizio del diritto di difesa in una causa di lavoro contro il datore di lavoro

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In questa materia è necessario contemperare due opposte esigenze: da un lato la riservatezza nei luoghi di lavoro e dall’altro l’esigenza di garantire il diritto di difesa in giudizio.

In generale registrare una conversazione con una o più persone all’insaputa dei partecipanti è legale a condizione che non avvenga nell’abitazione di uno dei soggetti registrati ed avvenga alla presenza di chi registra. Il registratore è una sorta di aiuto alla memoria e visto che è lecito ricordare ciò che è stato detto , in nostra presenza, da un’altra persona nel corso di un colloquio è anche possibile cristallizzare questa memoria su un supporto materiale e documentarla.

SI è sempre detto che il luogo di lavoro deve essere assimilato al domicilio privato e quindi sarebbe inammissibile procedere con la registrazione. Tuttavia questa regola conosce un’eccezione, in quanto la Cassazione riconosce il diritto di registrare di nascosto i colleghi per precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro in una possibile causa contro di questi ad esempio per impugnare un provvedimento disciplinare.

Si deve precisare che non è necessario che la causa contro il datore di lavoro sia già in corso, in quanto la registrazione video o audio può essere rivolta ad acquisire le prove per un processo che si ha solo intenzione di instaurare ma che non è ancora pendente. Questa condotta, pertanto, non può essere considerata reato , ma in realtà costituisce  l’esercizio di un diritto di difesa.

La Cassazione precisa, tuttavia, che le registrazioni sul posto di lavoro sono lecite ed ammissibili a condizione le conversazioni registrate siano pertinenti alla tesi difensiva da sostenere nel processo ed il mezzo utilizzato non ecceda l’esercizio di un diritto di difesa.

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