Sospensione dell’assegno divorzile in caso di convivenza di fatto

  1. Home
  2. Diritto di Famiglia
  3. Sospensione dell’assegno divorzile in caso di convivenza di fatto

La sentenza che dichiara il divorzio comporta l’obbligo della corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge che versa in disagiate condizioni economiche e tale obbligo viene meno esclusivamente nel caso di un nuovo vincolo coniugale.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 17195 del 2011, afferma che in caso di divorzio, l’instaurazione di un rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, interrompe ogni connessione con il “tenore ed il modello di vita” caratterizzanti la precedente convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per l’applicabilità del diritto all’assegno divorzile.

La Corte ha voluto distinguere all’interno delle unioni di fatto quei rapporti stabili e finalizzati alla creazione di una nuova famiglia: la famiglia di fatto. Una vera famiglia portatrice di valori di stretta solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità dei componenti con conseguente impegno di ciascuno alla educazione e istruzione della prole.

Contattaci

Per maggiori informazioni non esitare a contattare lo Studio Legale

Tali unioni sono pur sempre legami precari, difatti, la Corte, nell’eventualità che la nuova convivenza possa finire, prevede la possibilità di ottenere nuovamente il mantenimento da parte dell’ex coniuge, sempre se è ancora presente uno squilibrio economico tra i due coniugi. Il diritto al mantenimento, pertanto, entra in uno stato di quiescenza, per tutto il tempo in cui dura l’esistenza di una famiglia di fatto.

É necessaria una pronuncia giurisprudenziale che accerti l’esistenza di una famiglia di fatto provocando il venire meno dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile all’ex coniuge.

La Suprema Corte con la sentenza in esame completa il quadro già delineato dalle sentenze precedenti che avevano trattato degli effetti della convivenza, ad esempio la sentenza n. 3720 del 1993, la quale riconosceva rilevanza ad una convivenza continuativa e stabile.

Menu