La presenza di una malattia nel corpo della persona offesa non integra il reato di lesioni dolose qualora non risultano provati gli elementi costitutivi della fattispecie.

L’art. 582 c.p., infatti – tutelando il bene giuridico dell’incolumità individuale – richiede la provocazione di una patologia fisica o psichica nella vittima accompagnata dalla consapevolezza e volontà di determinare tale conseguenza.

Tuttavia, qualora non si ravvisi con certezza la riconducibilità della patologia sofferta dalla persona offesa alla condotta dell’agente non è configurabile il delitto in esame.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Padova nel contesto di un procedimento penale in cui l’avv. Luciano ha prestato assistenza difensiva all’imputato, accusato di aver scagliato una valigia pesante contro una bambina, presente abusivamente, insieme a sua madre, nell’appartamento di sua proprietà (cfr. Tribunale di Padova sentenza n. 736/2022 Reg. Sent.).

L’Autorità Giudiziaria sottolineava la contraddittorietà delle versioni offerte dalle parti e riteneva la testimonianza della persona offesa – costituita parte civile – non immune da sospetti, poiché collegata ad un evidente interesse patrimoniale.

Al contrario, la coerente ricostruzione dei fatti fornita dall’imputato – secondo cui la vittima era inciampata e poi caduta –  trovava riscontro nel generico referto del Pronto Soccorso escludendo l’elemento soggettivo del reato.

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